Ai sensi dell'art. 93 del D. Leg. 18.4.2016 n. 50 è richiesto a ciascun soggetto partecipante la garanzia provvisoria del 2 % calcolato sul controvalore dei posti messi a disposizione sotto forma di cauzione o di fideiussione. Il controvalore è determinato moltiplicando il prezzo a base di gara di 35 EUR per il numero di posti messi a disposizione e per i giorni di durata del primo anno di Accordo quadro (365). Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Leg. 18.4.2016 n. 50, la garanzia provvisoria è ridotta delle percentuali previste dall'art. 93 c. 7 del D.L.vo 18.4.2016 n. 50 sulla base delle certificazioni e registrazioni in esso contemplati e posseduti dai concorrenti. La polizza fideiussoria dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.L.vo 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.