Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06 nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli art. 34, 35, 36, 37 e 38 del D.Lgs. 163/06 che non si trovano in contrasto con la normativa vigente in materia di gestione dei servizi pubblici locali. Gli operatori economici di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati (o operatori economici riuniti) concorrono, i quali consorziati (o operatori economici riuniti) hanno il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In particolare nelle ipotesi di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Si precisa che i requisiti speciali richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e le GEIE possono presentare le offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinai e le GEIE e contenere: impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai soggetti di cui al comma 1 lett. e-bis) dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si applicano in merito alla partecipazione alla presente gara si applica quanto esposto sopra per le associazioni temporanee di imprese costituite. L'affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ai propri consorziati non costituisce subappalto. Comunque a tali consorziati non devono sussistere nessun dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e ss.mm.ii.