Le prestazioni dovranno comunque essere eseguite, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 381/91, con l'impiego di lavoratori svantaggiati cosรฌ come definiti dall'art. 2, lettera K) del D.Lgs. n. 276/2003, in misura non inferiore al 20 % dei lavoratori complessivamente utilizzati per l'esecuzione del servizio e per tutto il periodo d'affidamento. Nei confronti dei citati lavoratori svantaggiati dovrร essere elaborato un progetto personalizzato d'inserimento lavorativo, redatto, qualora trattasi di lavoratore svantaggiato ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91, in collaborazione con i servizi pubblici competenti.