a) si procederà alla valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità previste dall'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (vedi disciplinare). Tali modalità non si applicano qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, bensì si procederà ai sensi dell'art. 86, comma 3 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dal comma 7 dell'art. 88 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;