Descrizione dell'appalto
Il presente bando concerne la definizione di uno o più accordi quadro di vendita.
Il GSE, al fine di dare massima pubblicità anche sugli organi informativi comunitari, ha ritenuto opportuno utilizzare il format dell'appalto pubblico.
L'individuazione degli operatori economici (Shipper), ai quali il GSE cederà gli stock di gas naturale prodotto dagli impianti di biometano per l’esecuzione del servizio della presente procedura, è effettuata mediante asta pubblica da aggiudicare sulla base del miglior beneficio economico, risultante dall’offerta con minore riduzione percentuale rispetto al prezzo di riferimento così come definito nel documento “Sintesi del servizio”. La quantità di gas oggetto di vendita tramite la presente procedura viene suddivisa in un numero di stock pari a tre, ognuno dei quali relativo a 1.000 GWh, per complessivi 3.000 GWh. Rispetto al quantitativo aggiudicato, gli Shipper dovranno garantire un margine incrementale pari al 15%.
La riduzione percentuale indicata dagli operatori potrà contenere fino a 3 cifre decimali dopo la virgola e potrà anche avere segno negativo.
Ai soggetti partecipanti sarà chiesto di specificare il numero di stock che sono disposti ad acquistare ed i relativi valori di sconto percentuale da applicare per ciascuno stock rispetto al prezzo di riferimento. Le offerte degli operatori economici saranno ritenute le medesime per entrambi gli anni termici 2023/2024 e 2024/2025 (come indicato al successivo punto II.2.7). Tali valori saranno ritenuti validi anche per l’eventuale periodo opzionale di rinnovo.
Le modalità di partecipazione alla gara e i criteri di aggiudicazione sono dettagliati nel documento “Sintesi del servizio” disponibile sul sito
www.gse.it.
È esclusiva facoltà del GSE, avvalersi degli Accordi Quadro durante il periodo di validità, non potendo gli Shipper avanzare pretese al riguardo. La sottoscrizione dell’Accordo non comporta la stipula dei singoli contratti di vendita per l’attribuzione agli Shipper del gas naturale prodotto dagli impianti di biometano.
Con riferimento agli impianti per i quali il GSE decida di avvalersi del servizio di trasporto e cessione oggetto della presente procedura, il GSE assegnerà agli Shipper aggiudicatari tali impianti di biometano attraverso specifici contratti di vendita, per un periodo indicato nel contratto stesso, sulla base del criterio di allocazione prioritaria verso gli Shipper che avranno offerto condizioni più favorevoli.
Il GSE non è responsabile dei quantitativi di gas effettivamente prodotto dagli impianti di biometano rispetto alla stima della producibilità indicata nei contratti di vendita. Il GSE non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui non sia possibile effettuare, in tutto o in parte, la cessione del gas prodotto dagli impianti di biometano, anche nel caso in cui sia stato emesso uno specifico contratto di vendita, laddove fossero venuti meno, anche temporaneamente, i requisiti che hanno legittimato la qualifica degli impianti, o qualora si sia verificata una sospensione e/o risoluzione e/o recesso del contratto di ritiro, o qualora, indipendentemente dalla causa, la produzione sia stata interrotta, limitata o sospesa.
Il GSE provvede a pubblicare e rendere nota sul documento “Sintesi del Servizio” le modalità di assegnazione degli impianti.
La gestione delle attività di trasporto e bilanciamento del gas naturale è a carico dello Shipper, che ne sosterrà tutti gli oneri connessi senza aggravi per il GSE. Ai fini della corretta programmazione, il GSE prevede un obbligo in capo agli operatori degli impianti, riportato nel documento “Procedure Operative di Programmazione”, pubblicato sul sito del GSE, relativo alla tempestiva comunicazione degli aggiornamenti del programma di immissione.
La cessione del gas prodotto dagli impianti di biometano nell’ambito della presente procedura non comporta il trasferimento delle relative Garanzie di Origine in favore dello Shipper.