Descrizione delle opzioni
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi a quelli dell’affidamento all’operatore economico aggiudicatario, al fine di aumentare l’efficacia degli interventi finanziati dal PN FEAMPA 2021- 2027, fino a concorrenza del 40% dell’importo a base d’asta.
Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure dovute per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
Ai sensi del successivo comma 12 del medesimo art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.