Elenco e breve descrizione delle condizioni
Articolo 8.2 del Disciplinare:
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:
8.2.1
- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto;
- (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;
Inoltre
- (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;
8.2.2
Possesso dell’attestato di idoneità professionale conforme al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, ovvero esonero dal possesso del requisito in quanto alla data di entrata in vigore della Legge 29.12.1990, n. 428 la Ditta era già titolare di concessioni, autorizzazioni e licenze per l’autotrasporto di viaggiatori;
I requisiti di idoneità professionale di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2 del disciplinare dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo,
Parte IV, lettera A, punto 1, di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare e nello specifico:
- requisito 8.2.1: Parte IV, lettera A, punto 1;
- requisito 8.2.2: Parte IV, lettera A, punto 2, indicando gli estremi dell’autorizzazione.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.