Descrizione delle opzioni
Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto. Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico si impegna ad accettare, senza possibilità di eccezione alcuna, la facoltà della Stazione Appaltante di attivare l’opzione di proroga del contratto.
Facoltà di proroga del contratto ex art 120 comma 11 D.Lgs 36/2023: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato alla scadenza (per tale intendendosi sia quello originario di 36 mesi sia quello eventualmente prorogato come sopra descritto per ulteriori 12 mesi) per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, stimato in un periodo di 12 mesi, se si verificano le condizioni indicate all’art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per quanto attiene a tipologia e quantità di prestazioni. L’ASST, in ragione di modificate o emergenti necessità, potrà integrare/modificare l’oggetto del contratto con riferimento ai richiamati elementi applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, entro il limite di incremento o di riduzione del 30% del valore complessivo del contratto calcolato sia per il primo periodo contrattuale di 36 mesi che per l’eventuale opzione di proroga per i successivi 12 mesi.
Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell’art. 9 del Codice, nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili al momento di presentazione dell’offerta, non riconducibili all’aggiudicatario, che causino un rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull’analogo periodo dell’anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l’operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L’aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l’avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell’ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.
Clausola di adesione: Durante il periodo di vigenza dei contratti, le ASST e Fondazioni indicate negli atti potranno procedere alla stipula di contratti con l’Impresa aggiudicataria al prezzo offerto in gara. L'adesione potrà comportare un aumento non superiore al 200% del contratto per la sua durata massima, comprensiva del primo periodo contrattuale di 36 mesi, della proroga di 12 mesi e delle modifiche previste dall’art. 6 del Capitolato di Gara, pari ad € 6.144.000,00 oltre IVA.