Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’art. 65 e dell’art. 1, lett. l) dell’Allegato I.I al Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Per l’espletamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 66 del Codice, come nello stesso individuati.
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purchè in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando - disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 44 del Codice, trattandosi di appalto integrato, l’operatore economico concorrente deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
Ai fini della presente procedura l’operatore economico può quindi:
- effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa attestata (SOA) per la progettazione e costruzione, avendo nel proprio organico uno staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;
- costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
- avvalersi* di progettisti esterni qualificati – singoli o tra loro riuniti ai sensi dell’art. 66 del Codice, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale, in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura (in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra la Stazione Appaltante e il concorrente qualora aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente), dichiarando che intende soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo a tale soggetto/i qualificato/i ai sensi dell’art. 66 del codice.
* Con il termine “avvalersi” non si intende richiamare la disciplina sull’avvalimento, bensì la possibilità di affidare la progettazione ad un soggetto qualificato.
In ogni caso, l’operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in RT dovrà presentare offerta quale mandatario di un RT con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall’articolo 66 del D.lgs. 36/2026.
Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all’art. 66 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all’art. 100, c. 1 richiesti dal presente disciplinare, anche dei requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti agli artt. da 94 a 98, nonché possedere i requisiti dettati dalla parte V dell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all’art. 66, co. 1 lett. g) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
l concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: