Descrizione delle opzioni
1) Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice:
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:
- estensione della durata del Contratto, laddove vi sia ancora disponibilità del Massimale;
- in caso di revisione dei prezzi, come disciplinato all’art. 3-bis “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia” dello Schema di Accordo quadro e all’art. 3.3 del Disciplinare;
- nel caso in cui il fabbisogno stimato dalla stazione appaltante risulti sottodimensionato.
Nei casi sub lett. b) e c) il Massimale potrà essere esteso , fino alla concorrenza del 20% dell’importo dello stesso.
2) Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Accordo Quadro, sia esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.
3) Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del Codice:
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.