Depositi e garanzie richiesti
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto da costituirsi mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto ell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.. La cauzione provvisoria dovrà essere valida per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, e
dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c., e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.