Condizioni di partecipazione (capacità tecnica e professionale)
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione, compilando l’apposita sezione del DGUE e l’allegato A “Dichiarazione requisiti tecnici e professionali”, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato:
a) aver realizzato per almeno tre delle annualità del quinquennio 2018-2022, un fatturato medio annuo, generato dall’espletamento di servizi di fornitura di materiali in TNT nei settori: ferroviario/aereo/navale - ospedaliero/sanitario - ristorazione collettiva, almeno pari a € 300.000,00 (Euro trecentomila/00).
Il predetto requisito di capacità tecnica specifica è richiesto in considerazione della criticità, specificità e capillarità del processo aziendale di approntamento delle forniture e dei relativi servizi correlati e pertanto, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili imprenditoriali dotati di capacità tecnico-organizzativa collaudata in ambiti operativi analoghi, tale da garantirne la capacità produttiva e le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo delle prestazioni;
b) di essere in possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto;
c) di essere in possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema di Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto.
Si precisa che:
o in caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016:
- il requisito di cui alla precedente lettera a) potrà essere frazionato: in tal caso dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 60% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all'associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento;
- il requisito di cui alle precedenti lettere b) e c) dovrà essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati.
o in caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c):
- per il requisito di cui alla precedente lettera a) trova applicazione quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- i requisiti di cui alle lettere b) e c) dovranno essere posseduti e comprovati dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse modalità richieste al legale rappresentante.
Si rappresenta fin d’ora che all’aggiudicatario sarà fatto obbligo contrattuale di eseguire le attività di svuotamento dei depositi
dei rifiuti, conduzione allo smaltimento e smaltimento finale, tramite operatori iscritti all’Albo dei gestori ambientali (categorie CER: 150102; 150101; 150103; 150106), presso impianti in possesso di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento, rilasciate dagli Enti competenti. Pertanto, laddove l’operatore economico aggiudicatario (anche in RTI) non sia in possesso della descritta abilitazione, dovrà subappaltare tali prestazioni obbligatoriamente a soggetti che ne siano in possesso.