Descrizione delle opzioni
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 180 gg, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (proroga tecnica).
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Qualora, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Amministrazione può imporre all’Aggiudicatario l’esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario.