Descrizione delle opzioni
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si
renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Impresa l’esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’Impresa non può far valere il diritto
alla risoluzione del contratto.
A partire dal secondo anno di vigenza del contratto, si procederà ad aggiornare annualmente i
corrispettivi offerti sulla base dell’indice ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai ed
impiegati. Le condizioni economiche del servizio resteranno invariate fatte salve eventuali
revisioni dei prezzi ex art. 106, comma lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dovute ai sensi dell’art. 29,
comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/2022. Qualora infatti per effetto di circostanze imprevedibili si siano
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera o di servizi
indispensabili per lo svolgimento dell’appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione
superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può chiedere una revisione
del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il
decimo. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità
successiva alla prima.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ferma l'impossibilità di introdurre
modifiche essenziali alla natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, il RUP potrà autorizzare le
modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie, in corso d’opera,
per specifiche esigenze di progetto, entro i limiti massimi del valore dell’affidamento