Elenco e breve descrizione delle condizioni
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei documenti di gara. I requisiti di partecipazione per l'esecutore dei lavori afferiscono a qualifiche autorizzate per le categorie ed importi dei lavori cosi come indicati nei documenti di gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.
Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite .
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
Per l'esecutore della progettazione, gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai documenti di gara. In particolare, sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71323200-0 -- 71327000-6 -- 71340000-3 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
I requisiti per i professionisti che espletano l'incarico di progettazione:
- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
- I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.