a) Cervino S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e stipula l’accordo quadro nell’interesse e per conto proprio e nell’interesse e per conto di: Pila S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Monterosa S.p.A.; b) la stipulazione degli appalti basati sull’accordo quadro è ad opera di ciascuno dei soggetti indicati nella precedente lettera a); le spese relative alla stipula dell’accordo quadro e degli appalti di fornitura di tessere dello sci sono a carico dell’aggiudicatario; c) in caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di concorrenti: c.1) i requisiti di ordine generale di cui alla sezione III.1.1) devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo e il consorzio ordinario di concorrenti; c.2) il requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla sezione III.1.2) deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso e dal mandatario in misura maggioritaria;c.3) il requisito di capacità professionale e tecnica di cui alla sezione III.1.3) deve essere posseduto da uno sei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio ordinario; d) Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Nadine Chatrian; e) l’aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e della determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7/7/2011; f) in ragione della tipologia di prestazione richiesta, non è consentito il subappalto; g) non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, plurime, condizionate; in caso di parità, si fa luogo a richiesta di miglioria d’offerta; h) il ricorso al criterio del prezzo più basso è giustificato dalle caratteristiche standardizzate della fornitura le cui condizioni sono definite dal mercato; i) le offerte devono essere presentate in formato cartaceo in conformità alla prescrizioni dettate nel disciplinare di gara; j) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 2/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara sono rimborsate all’ente aggiudicatore dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; k) l’ente aggiudicatore: k.1) valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2bis, 3bis, del D.Lgs. n. 50/2016; k.2) procede all’aggiudicazione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta idonea; k.3) si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare l’accordo quadro motivatamente; l) in considerazione dell’oggetto dell’appalto, non sussistono gli obblighi di predisposizione del D.U.V.R.I. e di quantificazione dei relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso.