Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Avere eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti alle categorie di seguito elencate, per un importo totale non inferiore all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, così come da prospetto che segue:
1) Categoria d'opera: Impianti: Opere elettromeccaniche
ID Opera DM 17/06/2016: IA.01
Grado di complessità: 0,75
Importo lavori: € 5.927.512,60
Sicurezza: € 152.380,06
2) Categoria d'opera: Opere Civili
ID Opera DM 17/06/2016: S.03
Grado di complessità: 0,95
Importo lavori: € 9.049.138,82
Sicurezza: € 232.628,49
3) Categoria d'opera: Opere elettriche
ID Opera DM 17/06/2016: IA.03
Grado di complessità: 1,15
Importo lavori: € 375.247,27
Sicurezza: € 9.646,58
Ai fini della valutazione dei requisiti saranno considerati solamente servizi di progettazione esecutiva, con esclusione quindi di progettazioni preliminari o di fattibilità tecnico-economica o definitiva.
In alternativa ai servizi nell’ID opera IA.01 il progettista potrà aver svolto, in tutto o in parte, negli ultimi 10 anni, servizi di progettazione nell’ID opera IB.07.
Si precisa che:
Per “ID Opere” si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. del 17/06/2016 (GURI n. 174 del 27/07/2016) per “Categoria”, ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico “ID Opere”;
Per “Grado di complessità” si intende il coefficiente “G” riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo “ID Opere”;
Si specifica inoltre che, ai fini della qualificazione:
- ai sensi dell’art. 8 del DM Giustizia 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere (cfr. Linee Guida n.1 dell’ANAC, paragrafo V).