Descrizione delle opzioni
Ogni singola Azienda Sanitaria Contraente si riserva la facoltà, in base alle proprie necessità, di avvalersi delle opzioni di modifica contrattuale di seguito elencate.
Opzione di rinnovo contrattuale
Rinnovo alle medesime condizioni economiche e contrattuali per un periodo di 12 (dodici) mesi.
Modifica del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1 lettera a) del Codice
Nel caso di ulteriori esigenze, ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente si riserva si riserva la facoltà di incrementare le prestazioni entro il limite del trenta per cento.
Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, c. 9, del D. Lgs. 36/2023
Ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto dell’importo massimo del contratto, ai sensi dell’art. 120, co. 9 del D.Lgs. 36/2023.
Opzione di proroga contrattuale di cui all’art. 120, c. 10, del D. Lgs. 36/2023
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell’art. 120, co. 10, del Codice appalti per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione della fornitura oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Opzione di proroga di cui all’art. 120, c. 11, del D. Lgs. 36/2023
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, co. 11 del Codice. In tal caso, il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.