Elenco e breve descrizione di regole e criteri
ESECUTORE LAVORI
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato
CAPACITA ECONOMICA FINANZIARIA
a) Ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, realizzazione di una cifra d’affari, ottenuto con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di importo non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara.
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
b) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica inferiore alla III, assieme all’attestazione SOA, copia della patente a crediti di cui all’art. 27 del D. Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
PIANO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO E STRUTTURALE
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
c) Fatturato globale - Possesso di un fatturato globale, espletato in servizi di Monitoraggio Geotecnico e Strutturale (PMGS) maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di indizione della procedura di gara, per un importo pari a € 2.049.202,80 (i.e. pari ad 1,00 volta l’importo a base di gara previsto per il PMGS).
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) Esecuzione servizi analoghi - Così come previsto dall’art. 100 c.11 del D.Lgs. 36/2023, il soggetto proponente dovrà dimostrare di aver eseguito negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati di valore almeno pari a 1,00 volta l’importo stimato cui si riferisce la prestazione.
e) Personale - Dichiarazione relativa al numero medio annuo del personale tecnico per gli operatori in forma societaria, impiegato negli ultimi 3 (tre) anni, ovvero il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati, dovrà essere almeno pari a 4 (quattro) unità.