Elenco e breve descrizione di regole e criteri
6.3 bis REQUISITI PER I PROGETTISTI
Sono ammessi a partecipare:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società tra professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
h) consorzi stabili professionali ai sensi dell’articolo 12 della l. 81/2017;
i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch’essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l’operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella parte V dell’Allegato II.12 al Codice come di seguito dettagliati. Ai sensi dell’art. 66 comma 2 del Codice, le società, per cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali richiesti dal disciplinare di gara anche nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative, tramite i requisiti dei soci
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati, in forza del diritto nazionale, a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell’Allegato II.12 al Codice.
Non sarà consentito, in sede di stipula della convenzione o in sede di esecuzione degli incarichi, per le società di professionisti, per le società di ingegneria e per i consorzi stabili, sostituire i soggetti nominativamente indicati in sede di gara, a pena di revoca dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, fatte salve cause di inoperabilità soggettiva opportunamente documentata e da valutarsi caso per caso dal Responsabile unico del procedimento.
I progettisti, oltre ai requisiti di ordine generale, devono possedere le competenze professionali minime necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di gara.
I ruoli (figure) professionali “minimi”, richiesti per l’espletamento dei servizi oggetto di concessione per ciascun lotto:
N. FIGURA RICHIESTA PER IL LOTTO 1 ED IL LOTTO 2
1 N. 1 COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’OPERA E RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA
2 N. 1 RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE/REGIONALE IN MATERIA
3 N. 1RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI MECCANICI
4 N. 1 RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
5 N. 1 PROGETTISTA ANTINCENDIO RAPPRESENTATO DA UNA FIGURA PROFESSIONALE ABILITATA ED ISCRITTA NEGLI APPOSITI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 DEL D.LGS. N. 139/2006 COME PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
6 N. 1 TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AI SENSI DELLA LEGGE 447/95
7 N. 1 TECNICO CON QUALIFICA DI EGE (ESPERTO GESTIONE ENERGIA) PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA COME RICHIESTA DA NORMATIVA VIGENTE E DA SPECIFICA NORMATIVA CAM (RIF. DM N. 256 DEL 23.06.2022)
8 N. 1 GEOLOGO ISCRITTO all’albo professionale di competenza
9 N.1 ARCHEOLOGO
10 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Si precisa che potrà essere indicato un solo professionista per ogni attività da svolgere, ma ciascun singolo professionista potrà svolgere più attività tra quelle indicate.