Elenco e breve descrizione di regole e criteri
Requisiti di ordine generale e cause di esclusione: Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme ammesse dal D.Lgs. n. 36/2023 è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici, partecipanti alla stessa gara, per partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo, oppure per partecipazione sia in raggruppamento di concorrenti sia in forma individuale. Nel caso venga accertata una delle predette situazioni, si provvederà a informare gli operatori economici coinvolti i quali, entro n.10 (dieci) giorni, possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) nonché degli ulteriori requisiti indicati nella presente sezione e nel Disciplinare di gara.
La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito "FVOE 2.0").
In caso di inacessibilità o indisponibilità al FVOE 2.0, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle verifiche tramite richiesta della necessaria documentazione e certificazione agli operatori economici e/o agli Enti competenti. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.
La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
Self-cleaning: un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. di self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice dei contratti pubblici;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un Raggruppamento/Consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti e che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del Codice, la Relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77/2021.