Condizioni di partecipazione (capacità tecnica e professionale)
Sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1. Fatturato medio nel triennio 2019-2020-2021 non inferiore a euro 4.500.000,00 l’anno, al netto dell’IVA, per servizi analoghi (intendendosi per tali i servizi di trasporto stradale relativi a categorie merceologiche simili,
quali componentistica ferroviaria, ricambi auto, macchinari in genere etc.).
2. Fatturato medio nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) non inferiore a euro 500.000,00 al netto dell’IVA, per trasporti eccezionali su strada.
3. Essere in possesso del certificato di riconoscimento di conformità del sistema di gestione della Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da organismi accreditati, afferente al perimetro di attività oggetto
del presente contratto;
4. Essere in possesso del certificato di riconoscimento di conformità del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro alla norma UNI ISO 45001:2018, rilasciato da organismi accreditati;
5. Essere in possesso del certificato di riconoscimento di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciato da organismi accreditati, afferente al perimetro di attività oggetto
del presente contratto.
Si precisa che:
- Mercitalia si è determinata a richiedere un determinato fatturato medio annuo e un determinato fatturato medio nello specifico settore di attività, a causa della delicatezza del servizio e dell’avvertita esigenza di selezionare operatori altamente specializzati, affidabili ed esperti nel trasporto di materiale ferroviario, che è molto diverso da altri tipi di trasporto, sia in fase di carico e scarico della merce sia in sede di trasporto vero e proprio (anche eccezionale) della merce, che richiede tra l’altro la disponibilità di particolari mezzi e attrezzature, non richiesti peraltro quali requisiti, proprio al fine di perseguire una partecipazione quanto più ampia possibile, ma garantendo al contempo un’elevata qualificazione degli operatori economici partecipanti.
- in caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016:
o i requisiti di cui al punto III.1.3. n. 1 e III.1.3. n. 2, sono frazionabili, e possono dunque essere stati maturati con l’esecuzione di più contratti e dovranno essere posseduti in misura almeno corrispondente alla quota di prestazioni che intende eseguire;
o i requisiti di cui al punto III.1.3. n. 3, 4 e 5 del presente paragrafo dovranno invece essere posseduti da tutti i membri di detti operatori economici;
- in caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, i requisiti di capacità tecnica ed economica sono posseduti dal consorzio o dalle consorziate indicate per l’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016.
In ogni caso, i requisiti di cui al punto III.1.3. nn. 3, 4, 5 dovranno essere posseduti dal consorzio o da ciascuna consorziata indicata per l’esecuzione.
Si precisa inoltre che per la dimostrazione del possesso del requisito relativo al fatturato specifico, gli operatori economici dovranno presentare - in sede di verifica dei requisiti - certificazioni di regolare esecuzione delle attività svolte, rilasciate dal committente, unitamente ad un elenco dei servizi che hanno concorso alla realizzazione del fatturato specifico, con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi.
Analogamente, per la dimostrazione del possesso dei requisiti relativi al possesso di determinate certificazioni di qualità, gli operatori economici dovranno presentare, in sede di verifica dei requisiti, le relative certificazioni in copia dichiarata conforme all’originale.
Per le certificazioni di qualità trovano comunque applicazione le previsioni di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016.