Descrizione delle opzioni
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.
Il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, nel caso di revisione prezzi, nelle modalità previste nello schema di contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.