Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare alla procedura soggetti di cui all'art.46 c.1 D.Lgs. 50/16:
a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, società tra professionisti di cui alla lett. b), società di ingegneria di cui alla lett. c), consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
b) società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lett. da a) a d-bis);
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
g) consorzi stabili professionali - art. 12 della L. 81/17;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai p.ti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/17) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice in quanto compatibili.
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici per i quali non sussistano, a pena di esclusione:
• le cause di esclusione di cui art.80 del Codice, precisando che la sussistenza del requisito di cui all’art. 80 c.1 del Codice deve essere dichiarata in capo a tutti i soggetti indicati nel Comunicato del Presidente di ANAC del 08.11.17.
• l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 D.Lgs.159/11 e s.m.i. oppure l’estensione, negli ultimi 5 anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
• sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67 c. 8 D.Lgs.159/11 e s.m.i.
Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.53 c. 16-ter D.Lgs.165/01.