Descrizione delle opzioni
Modifiche dell'accordo quadro
L'accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art..106, comma 1, lett. a) del Codice, secondo quanto indicato all’articolo 13 comma 3 del capitolato
e nei limiti del 50% dell’importo del contratto.
Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle
condizioni di cui all’art. 106 comma 1, lett. e) del Codice, nei limiti del 20% dell’importo del contratto.
Opzione di proroga tecnica
La durata dell'accordo quadro, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.