Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Articolo 8. 3 del Disciplinare di gara.
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:
Titoli di studio e/o professionali del professionista firmatario e responsabile del Piano di gestione, Sulla base delle vigenti competenze degli ordini professionali il professionista firmatario e
responsabile del Piano di gestione (individuato anche quale “Responsabile delle prestazioni e del servizio”) deve:
- essere in possesso di laure a magistrale (corso di laurea quinquennale) in Scienze Forestali (o equipollente);
- essere iscritto all’Albo professionale dei dottori Agronomi e Forestali "Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali".
Titoli di studio e/o professionali del gruppo di lavoro:
Trattandosi di un incarico per il cui completo e corretto espletamento sono necessarie specifiche competenze professionali e specialistiche per la redazione del servizio è richiesto il possesso dei
seguenti titoli di studio e professionali da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro:
- Laurea in Scienze Forestali (o equipollente) iscritto all’Ordine professionale dei dottori Agronomi e Forestali - "Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali", con esperienza comprovata in materia di pianificazione forestale, con ruolo di responsabile e firmatario del piano;
N.B: Il requisito relativo all’idoneità professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento il professionista firmatario e responsabile del piano, deve appartenere all’impresa mandataria.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di capacità tecnico – professionali dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice e nello specifico: il requisito di cui al punto 8.3. dovrà essere posseduto complessivamente delle imprese facenti parte il raggruppamento e dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento, in ogni caso ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara nella Domanda di partecipazione.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al punto 8.3 dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.
Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 8.3. dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera C, di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare. La dichiarazione dovrà contenere la specificazione dei servizi resi con i relativi importi, le date di riferimento, i destinatari, pubblici o privati, svolti da parte del concorrente.
E' consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice in relazione ai requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 8.3.