Descrizione dell'appalto
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’APPALTO
Categoria prevalente:
OG1 “Opere civili” pari ad € 5.686.191,32 che comprende al suo interno le lavorazioni riconducibili alla OS3 per € 20.838,68.
Qualificazione: attestazione SOA in OG1 classifica V e comunque in classifica idonea in relazione alle scorporabili a qualificazione obbligatoria eventualmente non possedute e quindi oggetto di subappalto qualificatorio in alternativa alla costituzione di un raggruppamento di tipo verticale.
Categorie scorporabili:
- OS28 “Impianti termici e di condizionamento” a qualificazione obbligatoria, pari ad € 261.690,37.
Qualificazione: attestazione SOA in OS28 classifica I
- OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici” sios, pari a € 528.455,02.
Qualificazione: attestazione SOA in OS30 classifica II
- OS18A “Componenti strutturali in acciaio”, sios, pari ad € 623.808,84.
Qualificazione: attestazione SOA in OS18A classifica III
Qualora il concorrente non possegga le suddette categorie scorporabili, in alternativa al subappalto qualificatorio, potrà fare ricorso al raggruppamento verticale.
Si specifica:
- che il possesso di attestazione SOA dalla terza classifica in su presuppone necessariamente il possesso della certificazione di qualità, attestata in documento-SOA ed in corso di validità (art. 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010);
- che non è possibile qualificarsi in OS28 ed in OS30 con attestazione SOA in OG11, così come previsto dall’art.4 del capitolato speciale d’appalto;
- ai raggruppamenti orizzontali si applica l’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 - nel testo oggi risultante ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 217, comma 1, lett. nn) – che così prevede: “Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all' articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all' articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma”. Vedi anche D.Lgs. 50/2016: art. 48; art. 83, comma 8, eccetto il terzo periodo.