Descrizione delle opzioni
[Affidamento di servizi analoghi di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/16] Entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi:
- gestione dell’inventario tecnico e assistenza ai collaudi di accettazione;
- manutenzione preventiva;
- manutenzione correttiva;
- verifiche funzionali e tarature;
- gestione informatizzata dei servizi oggetto dell’appalto;
- verifica periodica della sicurezza elettrica delle apparecchiature;
- gestione delle dismissioni;
- trasferimento temporaneo e definitivo delle apparecchiature;
- attività complementari extra canone;
- altri oneri della Ditta assegnataria;
- gestione indiretta apparecchiature.
Si rimanda ai contenuti tecnici del CSA in particolare agli artt. 2, 6, 7, 8, 9 e 10.
Per la durata residuale del contratto comprensivo della durata dell’eventuale rinnovo, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 2.000.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
[Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice] Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:
1) Trasferimento apparecchiature nel polo laboratoristico di Brescia;
2) Nel caso di revisione dei prezzi da concedersi su richiesta del Fornitore, decorso il primo anno di validità del contratto; in tal caso l’indice di revisione applicabile è rappresentato dall’indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell’adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.
[Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice] Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: entro la soglia del 20% dell’importo a base di gara in aumento o in diminuzione, in caso di modifiche non sostanziali.
[Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del Codice] La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante