Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Indice finanziario (da dichiarare nel DGUE)
Il concorrente per essere ammesso alla gara deve essere in possesso del requisito indicato al paragrafo II.5.2 della «Procedura di valutazione economico finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 D» di cui è possibile prendere visione sul sito Internet dell’Ente aggiudicatore
www.rfi.it seguendo il percorso — Fornitori e gare — Regole e documentazione — Procedure di valutazione economico finanziaria e Vendor Rating.
Il valore minimo accettabile del Punteggio Sintetico Finale è pari a 18.
A tal fine il concorrente, sull'ultimo bilancio approvato e depositato presso la C.C.I.A.A., dovrà eseguire l'autovalutazione economico finanziaria in base alla procedura sopra indicata utilizzando, per la comparazione, uno dei seguenti indici di riferimento:
- (cod. ident.7555 – Criterio 1) Bilanci in forma ordinaria, abbreviata, con il dettaglio dei crediti e dei debiti in nota integrativa, bilanci IAS\IFRS: Roa (3,18%); Cash Flow\Totale attivo (5,26 %); Liquidità corrente (110,21%); Patrimonio netto\debiti (26,72%); Copertura delle immobilizzazioni (65,74%); Debiti tributari e previdenziali\Totale attivo (4,59%); Indebitamento bancario (23,28 %); Oneri finanziari\ricavi (0,85 %);
- (cod. ident.7555 – Criterio 2) Bilanci differenti dal precedente Criterio 1): Roa (3,18%); Ricavi\Totale attivo (93,57%); Liquidità corrente (110,21%); Patrimonio netto\debiti (26,72%); Grado di liquidità dell’attivo (61,15%); Esigibilità del passivo (61,03%); Costo del personale\ricavi (23,87%); Oneri finanziari\ricavi (0,85 %).
Si precisa che nel DGUE occorre barrare nella seconda colonna relativamente al possesso del “PSF ≥ 18” il campo “si” o “no”, e nello spazio “data di chiusura bilancio” occorre indicare la data di chiusura del bilancio utilizzato per verificare il suddetto valore.
In caso di avvalimento del requisito di cui al presente punto III.1.2) trova applicazione quanto espressamente previsto alla lettera E del disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co 1, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. detto requisito, non essendo un requisito frazionabile, dovrà essere posseduto da ciascuno dei soggetti costituenti il medesimo concorrente plurisoggettivo.
In caso di operatori economici di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 s.m.i il suddetto requisito dovrà essere posseduto:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.