Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
LAVORI
Gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, del Codice, devono possedere a pena di esclusione:
a)attestazione SOA rilasciata da società regolarmente autorizzate, in corso di validità ed adeguata, per categorie e classifiche, ai valori dell’appalto (OG12 cl. VI ed OG8 cl. II)
Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG8 possono essere eseguite direttamente dall’impresa solo se in possesso della relativa attestazione SOA, scorporate ai fini del Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale o subappaltate per intero ad impresa qualificata, fermo restando quanto indicato al successivo punto 8 (subappalto)
b) possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma ISO 14001.
Il requisito relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, c. 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Sono altresì ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzie della qualità, qualora l’operatore economico non avesse la possibilità di ottenere tali certificazioni entro la data di indizione della procedura di gara, per motivi non imputabili agli stessi operatori. Spetta all’operatore economico la dimostrazione che tali proposte soddisfino le norme di garanzia della qualità richieste.
Ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.
É AMMESSO l’avvalimento per le categorie OG12 ed OG8 e della certificazione ISO 14001
BONIFICA BELLICA
L’attività di bonifica ordigni bellici, richiesta dal bando di gara può essere effettuata dall’appaltatore solo se in possesso dell’iscrizione all’Albo "imprese specializzate in bonifica bellica sistematica" - categoria: bonifica terrestre (A) istituito presso il Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 82/2015 con classifica di iscrizione II; in caso contrario, può essere espletata da un’impresa mandante in possesso di tale iscrizione qualora l’appaltatore intenda costituire un’ATI di tipo verticale. Qualora l’appaltatore direttamente o tramite un’impresa mandante, non possieda i requisiti per la suddetta attività di bonifica, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara tale attività come subappaltabile, pena la non ammissione alla gara stessa, fermo restando quanto indicato al successivo punto 8 (Subappalto).
Si rammenta che l’efficacia dell’attestazione SOA è pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5 DPR 207/2010. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine quinquennale, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare/richiedere un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione. Il mancato rispetto di tale tempistica, comporterà l’esclusione dalla gara.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti, pena l’esclusione,ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara