Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Art. 7.2 del disciplinare
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
b) di aver gestito nell’ultimo triennio (triennio (01/01/2019 – 31/12/2021) in riferimento a ciascun anno almeno un servizio educativo per l’infanzia analogo a quelli oggetto della concessione, dovendosi intendere come tali i seguenti servizi educativi regolarmente autorizzati sulla base delle normative regionali: Asili Nido, Micro Nidi, Centri Prima Infanzia (o equivalenti in relazione alle norme regionali vigenti), per conto di enti pubblici o privati a favore di un numero di utenti complessivo per anno non inferiore a 60 da raggiungersi in massimo due strutture per l’infanzia.
c) di possedere la certificazione di Qualità ISO 9001 in corso di validità riguardante il settore oggetto della presente concessione.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.a) ed i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui ai punti 7.2.b) e 7.2.c) dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. Il Raggruppamento dovrà apportare nel complesso i requisiti richiesti.
Si specifica che i requisiti di cui al punto 7.1.a) e di cui ai punti 7.2.b) dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento. Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7.2.c), in caso di Raggruppamento il possesso della certificazione di qualità ISO sopra richiamata è richiesto in capo ad almeno un membro dello stesso raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.a) ed i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui ai punti 7.2.b) e 7.2.c) dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019. Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7.2.c), in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), il possesso della certificazione di qualità ISO sopra richiamata è richiesto in capo ad almeno un soggetto esecutore.
Il possesso dei requisiti di capacità economiche e finanziarie di cui al punto a) all'articolo 7.1 dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera B, punto 1b, di cui all’articolo 11 del presente Disciplinare.
Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto b) all'articolo 7.2 dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera C, punto 1b, di cui all’articolo 11 del presente Disciplinare.
Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto c) all'articolo 7.2 dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera D, di cui all’articolo 11 del presente Disciplinare.
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti tecnico professionali.