Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete contestualmente alla domanda di partecipazione dovrà attestare, a pena di esclusione:
a) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione richiesta, rilasciata da una società di attestazione regolarmente autorizzata, per la categoria e classifica adeguata in relazione ai lavori che intende assumere o, in alternativa, di certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri, secondo quanto previsto dall’art 90 comma 8 del D. Lgs 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i.
Inoltre, in ragione della specificità tecnica e del valore di potenza dell’impianto che si andrà a realizzare, l’impresa singola, ovvero, in caso di ATI/consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una delle imprese partecipanti ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione dovrà attestare, a pena di esclusione, mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell'impresa:
• l’avvenuta “regolare realizzazione”, nel quinquennio 2017-2021, di almeno due impianti fotovoltaici con potenza non inferiore a 20 MWp, ad oggi regolarmente funzionanti, in Italia o all’estero; tale requisito “di punta” non è frazionabile. Per “regolare realizzazione” di impianti fotovoltaici, si intende la realizzazione per terzi, ovvero per conto proprio, delle attività di Engineering, Procurement e Construction relative all’impianto nella sua interezza (di cui si richiede di dare espressa evidenza all’interno della dichiarazione), avendo svolto le attività in proprio o mediante utilizzo di fornitori terzi,
• l’avvenuta esecuzione di attività di manutenzione, nel quinquennio 2017-2021, per terzi, ovvero per conto proprio, su almeno due impianti fotovoltaici con potenza non inferiore a 20 MWp, ad oggi regolarmente funzionanti, in Italia o all’estero; tale requisito “di punta” non è frazionabile.
Per lo svolgimento del servizio di progettazione, i concorrenti in possesso di qualifica S.O.A. anche per la progettazione potranno scegliere se affidare il suddetto servizio al proprio/i progettista/i dipendente/i o a professionisti esterni dotati dei seguenti requisiti:
- l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria cui si riferiscono le progettazioni da eseguire, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali e indicate nel precedente punto II.2.1, per importo globale, per classe e categoria, almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. I servizi valutabili saranno quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando o la parte degli stessi ultimata nello stesso periodo qualora iniziati in epoca antecedente. Si rinvia al punto 7) delle "Informazioni complementari".