Elenco e breve descrizione delle condizioni
a) iscrizione in un registro professionale pertinente (da dichiarare nel DGUE).
Gli operatori economici dovranno essere in possesso di licenza prefettizia di istituto di vigilanza privata di cui agli artt. 133 e seguenti del titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18.6.1931, n. 733 e s.m.i. e al DM dell'1.12.2010, n. 269 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui agli allegati A, B, C, D, E, F e F1 all’anzidetto D.M. Classe funzionale, livelli dimensionali e ambiti territoriali:
— classe funzionale «A» di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del D.M. n. 269 dell'1.12.2010,
— «Vigilanza ispettiva» di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) del suddetto decreto,
— livello dimensionale «1»: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a n. 6 e non superiore a n. 25 ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b) del D.M. n. 269/2010,
— ambito territoriale 3: istituti che intendono operare uno o più servizi, di cui alla suddetta classe funzionale «A», in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 000 000 di abitanti.
Trattandosi di vigilanza da effettuarsi in ambiti territoriali comprendenti le province di Bari, Lecce e Taranto la licenza prefettizia dovrà, ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.M. n. 269/2010, essere rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l’istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio;
b) decreto di nomina prefettizia della guardia particolare giurata (da dichiarare nel DGUE); le guardie particolari giurate impiegate nell’esecuzione del servizio dovranno:
— essere in possesso del decreto di nomina, rilasciato dal prefetto ai sensi degli artt. 133 e seguenti del R.D. del 18.6.1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (R.D. del 6.5.1940, n. 635), per l’effettuazione del servizio di «Vigilanza ispettiva» nell’ambito territoriale come sopra individuato,
— essere opportunamente addestrate e formate ai sensi dell’art. 6 del decreto n. 154 del 15.9.2009 e delle disposizioni di cui al «Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria» del 24.2.2015 emanato dal ministero dell’Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) iscrizione in un registro commerciale (CCIAA) (da dichiarare nel DGUE).
Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in ITALIA, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per l’attività relativa all’oggetto del presente bando ovvero per attività analoghe. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
In caso di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente detti concorrenti.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., gli eventuali soggetti indicati per l’esecuzione dovranno possedere detti requisiti.
I requisiti a), b) e c) di cui sopra devono intendersi come requisito di idoneità e quindi non possono essere oggetto di avvalimento.