Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/2016).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’accordo quadro ad un unico operatore in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida e congrua; qualora il numero di offerte ritenute valide e congrue risultassero essere pari a due, l’amministrazione procederà alla stipulazione dell’accordo quadro con le due agenzie aggiudicatarie nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 6 del capitolato.
L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per Puglia Sviluppo nei confronti dell’agenzia, costituendo l’accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’ITALIA, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici dovranno versare la somma di 200,00 EUR (euroduecento/00) a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito Internet:
www.anac.it.
Subappalto consentito nei limiti di legge.
Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice ordinario; è escluso l’arbitrato.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 e reg. UE n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del codice «La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a 10 giorni — perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati».