Descrizione dell'appalto
La procedura di gara è disciplinata dall’art 62 del D.Lgs. n. 50/2016) e, nello specifico:
a) pubblicazione del bando di gara (comma 1);
b) ricezione delle domande di partecipazione (comma 4);
c) trasmissione della lettera di invito ai soli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite (comma 6);
d) ricezione delle offerte iniziali (comma 5);
e) negoziazione delle offerte iniziali con gli operatori economici (comma 7);
f) informazione per iscritto agli offerenti, le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche l’amministrazione aggiudicatrice concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate (comma 9);
g) quando l’amministrazione aggiudicatrice intende concludere le negoziazioni, essa informa gli altri offerenti e stabilisce un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate (comma 12);
h) l’amministrazione aggiudicatrice verifica la conformità delle offerte finali ai requisiti minimi prescritti ed all'articolo 94 del decreto n. 50/2016, valuta le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione ed aggiudica l'appalto, ai sensi degli articoli 95, 96 e 97 (comma 12) del decreto n. 50/2016.
Si specifica che le offerte iniziali sono solo qualitative (proposta tecnica), ai sensi dell’art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
La presente procedura si svolgerà in quattro fasi di seguito descritte.
Fase I: ciascun operatore economico, attraverso la domanda di partecipazione, comunica l’interesse a presentare una proposta basata su un approccio innovativo e con utilizzo di tecniche all’avanguardia, oltre che oggetto, per lo meno per gli aspetti salienti, di precedenti forniture e servizi, fornendo gli elementi che permettano di valutarne anche la capacità tecnica mediante la presentazione delle principali referenze. Le presentazioni degli operatori economici ritenute meritevoli di apprezzamento sulla base dei livelli minimi di capacità di cui all’articolo 83 (capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale), secondo le modalità di cui al punto VI.3.
Fase II: ogni operatore economico invitato presenta l’offerta iniziale contenente il proprio progetto illustrando le attività ed i servizi accessori (proposta tecnica).
Fase III: l’amministrazione aggiudicatrice appaltante esamina e verifica le proposte pervenute, chiedendo agli operatori economici, se necessario, specificazioni e chiarimenti, anche ai fini di migliorarne il contenuto, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. Gli operatori economici, le cui proposte saranno ritenute meritevoli di apprezzamento accederanno alla successiva fase IV, integrando la proposta tecnica di base con le informazioni richieste nella fase negoziale;
Fase IV — negoziazione: l’operatore economico o gli operatori economici (se più di uno), sulla base degli esiti di cui alla precedente «Fase III», verrà (verranno) invitato/i a perfezionare/confermare la propria proposta, attraverso l’offerta finale, con la formulazione dell’offerta economica negoziale per la realizzazione del progetto.
Terminato lo svolgimento delle descritte fasi, l’amministrazione aggiudicatrice avvierà la procedura di aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. del 18.4.2016, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50.
Ai criteri di valutazione di natura qualitativa è attribuito un punteggio massimo di 70 punti.
Ai criteri di valutazione di natura quantitativa (prezzo) è attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
Per un totale di 100 punti.
Gli elementi di natura qualitativa ed i loro pesi sono indicati nel disciplinare di gara.