Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Attestazione rilasciata da SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, attestante la qualificazione per l’esecuzione delle seguenti categorie di lavorazioni e relative classifiche, così come indicate nell’allegato A del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto dall’art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal DM n. 248/2016:
— OG1: importo lavori a base gara 3 754 108,83 EUR; 63,43 %, prevalente, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria, classifica V,
— OG11: importo lavori a base gara 1 279 116,76 EUR; 21,61 %, SIOS scorporabile, subappaltabile nei limiti di cui al D.M. 248/2016, a qualificazione obbligatoria, classifica III-bis,
— OS32: importo lavori a base gara 453 033,71 EUR; 7,66 %, SIOS scorporabile, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria, classifica II,
— OG3: importo lavori a base gara 431 929,79 EUR; 7,30 %, scorporabile, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria, classifica II.
Le categorie di lavorazioni OG1, OS32 e OG3 possono essere subappaltate entro il limite massimo del 40 % (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto. Tale limite, individuato dalla stazione appaltante in considerazione dell’entità, della complessità e della peculiarità dell’opera consente all'appaltatore un’adeguata flessibilità nella fase realizzativa e assicura contestualmente la qualità tecnica delle lavorazioni specialistiche, escludendo, nel contempo, l’eccessiva parcellizzazione dell’appalto, con l’obiettivo di una più efficiente e veloce esecuzione dell’opera.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 105, comma 5 del codice e 1, comma 2 del D.M. n. 248/2016, l’eventuale subappalto della categoria di lavorazione OG11 non può superare il 30 % dell’importo delle relative opere. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite previsto al punto che precede.
Tale limite di subappalto è, in ogni caso, giustificato da una valutazione della stazione appaltante in merito alla rilevante complessità tecnica delle prestazioni di cui si compone la relativa categoria di lavorazione (OG11) che ne sconsiglia l’eccessiva parcellizzazione in fase esecutiva.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui al presente punto III.1.3) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria e le mandanti devono, in ogni caso, possedere il predetto requisito secondo quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 48, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 92 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.