Elenco e breve descrizione delle condizioni
a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Si precisa che il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) per il/i professionista/i che espleta/no l’incarico oggetto dell’appalto: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il soggetto non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
c) ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera a) del codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore «costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica» per la tipologia ispettiva «ispezioni sulla progettazione delle opere».
Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:
— l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità,
— l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona;
d) i requisiti di cui al D.M.del 2.12.2016, n. 263.
Si precisa che il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
e) dovrà essere indicato, a pena esclusione, in qualità di coordinatore del servizio di verifica (dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche), un soggetto laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando ed iscritto al relativo albo professionale, il quale sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dall’organismo di ispezione, nonché il rapporto conclusivo della stessa verifica. Il coordinatore può essere un amministratore, socio, dipendente, consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA o un libero professionista associato al concorrente.