Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, di richiedere, e il soggetto gestore assume l’obbligo di corrispondere alla richiesta, una variazione delle prestazioni fino ad una percentuale del 20 % dell’importo contrattuale, ferme restando, entro detto limite, le medesime condizioni contrattuali. In particolare, la variazione delle prestazioni potrà essere richiesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
— fluttuazioni significative dell’utenza,
— sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari atte a garantire la qualità e continuità dei servizi resi all’utenza, anche in relazione a sopravvenute modifiche legislative o regolamentari o a provvedimenti delle autorità preposte.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (es. gestione pre e post scuola, attività integrative, assistenza al trasporto, ecc.), purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto. La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto sopra previsto potrà avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla stipula del contratto relativo al presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenderà in considerazione la permanenza dell’interesse pubblico e l’economicità della scelta.
(Sono da considerare servizi analoghi quelli che hanno relazione o qualcosa in comune con i servizi oggetto di affidamento principale, diversi dai servizi identici che possono più propriamente essere oggetto di rinnovo contrattuale. Per «ripetizione di servizi analoghi» ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice è corretto, pertanto, intendere ripetizione di servizi non coincidenti con quelli originariamente previsti in gara (cit. paragrafo 4.2) del bando-tipo).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
La durata dell’eventuale proroga tecnica è stimata in 180 giorni.