Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
a) Il concorrente deve aver conseguito, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del capo I del D.M. 18/11/2019, un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nella presa in carico sul territorio italiano di richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria con buon esito. Detta esperienza dovrà essere comprovata con la specifica indicazione degli enti pubblici committenti, delle date, del numero e tipologia dei destinatari, dei servizi e degli importi contrattuali.
Nel caso di imprese raggruppate e consorziate il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.
Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di fatturato devono essere posseduti in conformità all’art. 47 del Codice
L'Ente appaltante procederà all'acquisizione dei documenti probatori dei requisiti di partecipazione con le modalità di legge.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2001;
• le condizioni di cui all'Art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contattare con la P.A.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di rete o G.E.I.E., ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' articolo 353 del codice penale.
Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti), anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa con il consenso delle part