Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— Indice finanziario (da dichiarare nel DGUE)
Il concorrente per essere ammesso alla gara deve essere in possesso del requisito indicato al paragrafo II.5.2) della «Procedura di valutazione economico finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 C» (allegato 12 al disciplinare di gara), quest'ultimo disponibile anche sul sito Internet dell’ente aggiudicatore:
www.rfi.it seguendo il percorso — Qualificazione e gare — Regole e documentazione — Procedura di valutazione economico — Finanziaria.
Il valore minimo accettabile del punteggio sintetico finale è pari a 18.
A tal fine il concorrente, sull'ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA, dovrà eseguire l'autovalutazione economico finanziaria in base alla procedura sopra indicata utilizzando, per la comparazione, gli indici medi di riferimento (cod. ident. Aggregato 7424):
— Roa (4,20 %),
— rotazione delle attività totali (101,79 %),
— liquidità corrente (117,81 %),
— copertura delle immobilizzazioni (75,14 %),
— autonomia finanziaria (22,95 %),
— esigibilità del passivo (58,39 %),
— indebitamento bancario (20,70 %),
— elasticità dei costi (21,28 %).
Si precisa che nel DGUE occorre barrare nella seconda colonna relativamente al possesso del «PSF ≥ 18» il campo «Sì» o «No», e nello spazio «data di chiusura bilancio» occorre indicare la data di chiusura del bilancio utilizzato per verificare il suddetto valore.
In caso di avvalimento dei requisiti di cui al presente punto III.1.2) trova applicazione quanto espressamente previsto alla lettera E del disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 1, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. detto requisito, non essendo un requisito frazionabile, dovrà essere posseduto da ciascuno dei soggetti costituenti il medesimo concorrente plurisoggettivo. In caso di operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 s.m. si rimanda a quanto disposto all’art. 47 dello stesso decreto.