Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) aver regolarmente eseguito negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla scadenza della presentazione dell’offerta, contratti attinenti prestazioni di consulenza in materia di sicurezza compatibili con quelle oggetto dell’appalto per un importo complessivo non inferiore a € 380.000,00;
b) aver regolarmente eseguito negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla scadenza della presentazione dell’offerta, almeno un contratto/progetto per un servizio compatibile con quello oggetto della presente procedura per un importo minimo pari a € 200.000,00.
In caso di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati come di seguito specificato:
• per il requisito di cui alla precedente lett. a) ogni impresa facente parte del concorrente plurisoggettivo deve possedere e dichiarare il requisito in misura almeno corrispondente alla rispettiva quota di esecuzione. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In ogni caso, il concorrente plurisoggettivo dovrà possedere il 100% del requisito richiesto.
• il requisito di cui alla precedente lett. b) dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria.
Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45 co.2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trova applicazione quanto previsto dall’art. 47 del medesimo decreto.
c) Certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la certificazione dovrà essere posseduta da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.
Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45 co.2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto che esegue le prestazioni.
Per la verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere presentate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- attestazioni di buona esecuzione, contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare l’entità, la natura e il periodo in cui le prestazioni sono state rese;
- contratti e relative fatture quietanzate.
Il requisito di cui alla precedente lettera c) dovrà esser dimostrato dall’aggiudicatario attraverso l’esibizione della relativa certificazione.
Si precisa che, in caso di avvalimento, il requisito di cui alla precedente lettera b) non è frazionabile e dunque deve essere prestato per intero.
Si precisa che, in caso di avvalimento, il requisito di cui alla precedente lettera c) non è frazionabile e dunque deve essere prestato per intero.