Descrizione delle opzioni
Possibilità di proroga per un termine di sei mesi ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e salvo la minor durata determinata dall’esaurimento dell’importo massimo dell’appalto.
L’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, secondo quanto segue:
— art. 106, comma 1, lettera a): «se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro»,
— art. 106, comma 1, lettera b): «per lavori, servizi o forniture supplementari nell’ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante e comunque non eccedenti il quadro economico generale»,
— art. 106, comma 1, lettera c: «nel caso in cui la modifica sia dettata da circostanze impreviste e imprevedibili e la stessa non altera la natura generale del contratto».