Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b) dell’art. 46, le società di ingegneria di cui alla lettera c) dell’art. 46, i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati dall’art. 46, comma 1, lettera d) del codice;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del predetto elenco;
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
Requisiti di idoneità professionale:
Ai fini della partecipazione, i concorrenti devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente affidamento.
Per le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili è richiesta l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
Nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, il requisito dell’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o da costituirsi, il requisito dell’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando (se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili).
Requisiti del gruppo di lavoro:
Per il professionista che espleta l’incarico di progettazione oggetto dell’appalto: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza: i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per il geologo che redige la relazione geologica: il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.