a) in caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti e di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti d’ordine generale di cui alla sezione III.1.1) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento, il consorzio o l’aggregazione; i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla sezione III.1.2) e quello di capacità tecnica di cui alla sezione III.1.3) devono essere posseduti dal raggruppamento, dal consorzio o dall’aggregazione nel suo complesso e dal mandatario/capogruppo in misura percentuale superiore a ciascuno dei mandanti; il requisito di capacità tecnica di cui alla sezione III.1.3), lettera a), non è frazionabile e deve sussistere in capo ad un soggetto; b) in caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la garanzia di cui alla sezione III.2.2), lettera a), deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o l’aggregazione; c) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 D.lgs. n. 50/2016; d) si aggiudica anche in presenza di una sola offerta valida; nel caso di offerte uguali si procede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924;