Descrizione delle opzioni
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice, fino al 16,326 % dell’importo iniziale, per far fronte ad interventi urgenti (come ampliamente descritti nel capitolato sotto la dicitura extracanone), per un importo pari a 30 000,00 EUR.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice per un periodo non superiore a mesi sei per un importo pari a 91 877,00 EUR. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
Vedasi il paragrafo 4.2) del disciplinare di gara.