Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
6) Dichiarazione attestante la disponibilità per i servizi in ambito di personale con certificazione PES (Persona esperta), in linea con la direttiva CEI 11-27, possedute dalle risorse tecniche del Partecipante che si occuperanno delle attività di installazione in campo e relativa manutenzione, allo scopo di dimostrare la propria abilità di lavorare in presenza di rischi elettrici;
7) dichiarazione attestante il possesso di un centro di controllo operativo di backup di quello primario predisposto dal committente (Enel), che possa prendere in carico in caso di indisponibilità di quest’ultimo il monitoring e la gestione (change, incident) delle infrastrutture / apparati / tecnologie (HW e SW) gestiti al 2 e 3 livello della pila OSI (router, switch, etc). Il personale operativo dovrà essere di madrelingua Italiana e l’operatività, in caso di takeover del primario, dovrà essere garantita H24 x 7 giorni su 7. Tale centro di controllo operativo deve essere allestito in territorio Italiano: a tale proposito, il partecipante dovrà indicarne l’ubicazione.
Si precisa che:
— i requisiti generali di cui ai punti 1), 2), devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa riunita o consorziata,
— i requisiti di cui ai punti 3), 4), 5) devono essere posseduti dal partecipante secondo quanto indicato al corrispondente punto. In caso di consorzio devono essere posseduti complessivamente, in caso di RTI proporzionalmente alle quote di partecipazione al RTI stesso, la quota minima per ciascuna impresa associata non può essere inferiore al 20 %, l’impresa mandataria dovrà erogare almeno il 50 % dei servizi,
— i requisiti tecnici di cui ai punti 6),7) devono essere posseduti e dichiarati globalmente dal RTI o dal consorzio.
Enel si riserva di richiedere in qualunque momento tutta la documentazione che si ritiene necessaria al fine di comprovare il possesso dei requisiti espressi. Enel si riserva altresì la facoltà di effettuare verifiche sulla stabilità economico/finanziaria del soggetto partecipante.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) che per esso concorrono.
Il responsabile del procedimento è Alessandro Pesci.
Altre importanti informazioni sono disponibili nel documento «informazioni_aggiuntive bando_PRJ33391» allegato alla RFI_162.