Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:
a) gli operatori economici di cui al comma 1 dell’art. 46 del codice, come definiti all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, interessati all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
b) gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
In caso di consorzi o raggruppamento temporanei di professionisti (di seguito RTP) ovvero di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza; inoltre, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di
concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista risulti essere amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del codice ai consorziati indicati per l’esecuzione della prestazione da un consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara.
I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 4 del decreto del ministero delle Infrastrutture 2.12.2016, n. 263.
Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) della predetta normativa, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del ministero delle Infrastrutture n. 263 del 2.12.2016 devono essere posseduti dai partecipanti al RTP.
Il soggetto incaricato dello svolgimento dell’incarico di coordinatore della sicurezza deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nei documenti di gara (DGUE o altra documentazione), deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle singole prestazioni, indicando le unità che svolgeranno l’incarico.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 come riportati nel disciplinare di gara.