Elenco e breve descrizione delle condizioni
Requisiti del concorrente
a) Requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263.
In particolare:
— i professionisti singoli o associati devono avere i requisiti indicati all’art. 1 del D.M. 263/2016 come meglio dettagliato al paragrafo 8.1.2 del disciplinare di gara,
— le società di professionisti devono avere i seguenti requisiti indicati all’art. 2 del D.M. 263/2016:
— organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità,
— le società di ingegneria devono avere i seguenti requisiti indicati all’art. 3 del D.M. 263/2016:
— direttore tecnico con le caratteristiche (titolo di studio, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’albo professionale), le funzioni ed i compiti indicati nel citato art. 3,
— organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità,
— per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i Geie, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 263/2016, i requisiti richiesti con riferimento alle società di professionisti e alle società di ingegneria devono essere posseduti dai consorziati o dai partecipanti al Geie,
— il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente, non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro.
Requisiti dei quattro professionisti la cui presenza è obbligatoria all’interno del gruppo di lavoro:
— per i professionisti che espletano l’incarico di progettazione – Direzione lavori
Architetto
a) possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in architettura;
b) possesso abilitazione all’esercizio della professione
c) iscrizione all’albo professionale
Ingegnere
a) Possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Ingegneria civile;
b) possesso abilitazione all’esercizio della professione;
c) iscrizione all’albo professionale;
— per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione
a) possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
— per il geologo che redige la relazione geologica:
a) possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in geologia;
b) possesso abilitazione all’esercizio della professione;
c) iscrizione all’albo professionale.
La effettiva composizione del «Gruppo di lavoro» dovrà essere descritta in sede di offerta tecnica.