Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
a) fatturato globale (da dichiarare nel DGUE):
Per essere ammesso alla gara, il concorrente deve aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, un fatturato globale, non inferiore all’importo a base di gara pari a: 795 380,80 EUR (euro settecento-novantacinquemila-trecentottanta/80), IVA esclusa.
Ai sensi dell’articolo 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione dell’importanza che riveste il servizio per la regolarità della gestione del servizio di traghettamento nello stretto di Messina ed è contenuto entro il doppio del valore stimato dell’appalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso (tre anni).
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII, parte I del codice, mediante: bilanci e nota di deposito degli ultimi tre esercizi dai quali si evinca il fatturato globale dichiarato.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del codice, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento ed in misura maggioritaria dall’impresa mandataria;
b) referenze bancarie (da dichiarare nel DGUE):
I concorrenti, per la partecipazione alla gara devono essere in possesso di adeguata capacità economico e finanziaria che dovrà essere comprovata mediante la produzione, unitamente alla domanda di partecipazione, di almeno due idonee referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, dalle quali risulta che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.
Nel caso di RTI orizzontale o di consorzi di concorrenti la citata documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.
In caso di imprese intestatarie di un solo conto corrente, la referenza bancaria presentata, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante l’esistenza di rapporti con un solo istituto di credito o soggetto assimilato.
Si precisa che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria, le referenze bancarie non sono autocertificabili.
Qualora i concorrenti non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potranno provare la propria capacità economico e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Non è ammesso l’avvalimento per il presente requisito.
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del codice, il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese costituenti detti soggetti.