Descrizione delle opzioni
1) L’ente parco, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, e di chiedere all’appaltatore, ai sensi di quanto previsto nell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, mediante semplice preavviso da comunicare all'appaltatore.
L’appaltatore, pertanto, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, tale variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni. In caso di diminuzione, entro tali limiti, nessun indennizzo sarà dovuto all’appaltatore; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori costi saranno calcolati secondo i parametri dell’offerta economica presentata;
2) l’amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle ordinarie procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.